Cassazione civile, Sez. Un., 7 febbraio 2018, n. 2990 – Pres. Tirelli-Rel. D’Antonio-P.M. Fuzio
<Nel caso di interposizione illecita il datore di lavoro effettivo dopo la sentenza che costituisce il rapporto deve pagare al lavoratore che offre la prestazione la retribuzione e non un risarcimento del danno anche se rifiuta la prestazione, ma l’obbligo retributivo viene estinto dal pagamento della retribuzione da parte dell’interposto che continua a ricevere la prestazione lavorativa.
Corte Costituzionale 28 febbraio 2019, n. 29 – Pres. Lattanzi-Est. Sciarra
Nell’ipotesi di illegittimità del trasferimento di un ramo d’azienda, il cedente, dopo la sentenza che accerta questa illegittimità, è obbligato a retribuire il lavoratore che offre la prestazione essendo stato ripristinato l’originario rapporto di lavoro, sicché la questione relativa alla mora del creditore è infondata.
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