Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Reddito di cittadinanza tra doppio fine e attuazione becera (di Antonio Vallebona, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di Roma “Tor Vergata”.)


Il saggio tratta del reddito di cittadinanza criticando le relative norme.

Basic income between double purpose and weak enforcement

The essay deals with the basic income for citizens criticizing the relevant regulations.

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SOMMARIO:

1. Scopo - 2. Requisiti per l’accesso - 3. Ammontare - 4. Durata - 5. Patto per il lavoro - 6. Sanzioni


1. Scopo

Il reddito di cittadinanza, previsto dal decreto legge n. 4/2019 conv. dalla legge n. 26/2019, è denominato in breve “Rdc” (art. 1, comma 1). Lo scopo del Rdc è indicato come «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» ed anche «di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale» (art. 1, comma 1). La prima finalità è solo uno specchietto per le allodole, in quanto le “offerte di lavoro” previste dall’art. 4, commi 8 e 9, saranno poche perché l’economia italiana non cresce da tempo. Pertanto è solo la seconda finalità l’asse portante del provvedimento, ma anche questa, come si dirà, è stata realizzata con norme dissennate.


2. Requisiti per l’accesso

I nuclei familiari possono accedere al Rdc se hanno tutti (“cumulativamente”) i requisiti previsti dalla legge (art. 2, comma 1). Il primo requisito attiene alla cittadinanza italiana o dei Paesi dell’Unione europea oppure ai cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, aggiungendo che occorre anche la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo (art. 2, comma 1, lett. a). Pertanto il Rdc spetta anche agli immigrati in possesso di queste condizioni. Il secondo requisito è relativo innanzitutto al reddito della famiglia, sicché l’ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro o a una somma maggiore se ci sono minorenni e il reddito familiare deve essere inferiore ad euro 6.000 annui o ad una somma maggiore fino a euro 19.200 se ci sono minorenni o disabili (art. 2, comma 1, lett. b), nn. 1 e 4). Questo requisito riguarda anche il patrimonio familiare, sia quello immobiliare che, esclusa la casa di abitazione, non può essere superiore ad euro 30.000, sia quello mobiliare (ad es. conto corrente) che non può essere superiore ad euro 6.000 incrementato fino ad euro 10.000 e oltre in base ai componenti della famiglia (art. 2, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3). Tutte queste somme appaiono congrue, sia perché il reddito familiare si detrae dal Rdc (art. 3, comma 4), sia perché l’esenzione della casa di abitazione e un conto corrente di qualche migliaia di euro sono compatibili con una situazione di povertà. Il terzo requisito attiene agli autoveicoli e ai motoveicoli, che non possono essere di cilindrata superiore a quella prevista (1.600 per le auto; 250 per le moto) e non possono essere stati immatricolati per la prima volta in periodi abbastanza vicini alla richiesta del Rdc (art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), e alle navi e imbarcazioni di diporto di cui nessun componente della famiglia può essere intestatario o avere piena disponibilità (art. 2, comma 1, lett. c), n. 2). L’inesistenza di questo requisito indica che la fa­miglia non è povera.


3. Ammontare

Il beneficio economico del Rdc si compone di due elementi: il primo spettante alle famiglie (anche mononucleari) che hanno i requisiti per l’accesso (art. 3, comma 1, lett. a); il secondo alle famiglie che, oltre i predetti requisiti, risiedono in abitazioni in locazione (art. 3, comma 1, lett. b). L’ammontare del primo elemento è di euro 500 mensili, ma se nella famiglia ci sono minorenni o disabili può arrivare fino ad euro 1.600 mensili (art. 3, comma 1, lett. a), che richiama l’art. 2, comma 4). L’ammontare del secondo elemento è fondato sul canone previsto nel contratto di locazione, ma non può essere superiore ad euro 280 mensili (art. 3, comma 1, lett. b). Pertanto la vulgata secondo cui il Rdc è di euro 780 mensili, sommando il valore minimo del primo elemento (500) e il valore massimo del secondo elemento (280), inganna il popolo italiano. Infatti l’ammontare massimo del Rdc ammonta ad euro 1.716 mensili detratto l’eventuale reddito familiare (art. 3, comma 4). Questo beneficio è esente dal pagamento dell’IRPEF (art. 3, comma 4), sicché nella misura massima equivale a uno stipendio lordo mensile di circa 2.000 euro. Il «contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale» di tale misura è inconciliabile con l’enorme debito pubblico italiano.


4. Durata

Il Rdc può essere erogato «per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi» (art. 3, comma 6). Se la disposizione fosse solo questa, sarebbe compatibile con il bilancio dello Stato. Ma non è così, in quanto c’è un’altra norma secondo cui il Rdc «può essere rinnovato» se viene sospeso per un mese (art. 3, comma 6). Questa norma deve essere qualificata come una “beffa”, perché significa che il Rdc non ha termine.


5. Patto per il lavoro

A) Il beneficiario del Rdc deve stipulare con il centro per l’impiego un patto per il lavoro, che prevede l’obbligo di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro (art. 4, comma 8, lett. b), n. 5). Nei primi dodici mesi di fruizione la prima offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di cento chilometri dalla residenza del beneficiario; la seconda offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario; la terza offerta è congrua se il luogo di lavoro è in Italia (art. 4, comma 9, lett. a). Decorsi dodici mesi di fruizione la prima e la seconda offerta sono congrue se il luogo di lavoro dista non più di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario, mentre la terza offerta è conforme se il luogo di lavoro è in Italia (art. 4, comma 9, lett. b). In caso di rinnovo tutte le offerte sono congrue se il luogo di lavoro è in Italia (art. 4, comma 9, lett. c). Se nel nucleo familiare sono presenti disabili tutte le offerte sono congrue, anche in caso di rinnovo, se il luogo di lavoro dista non più di cento chilometri dalla residenza del beneficiario (art. 4, comma 9, lett. d). Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, nei primi 24 mesi di fruizione, la terza offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario (art. 4, comma 9, lett. d bis). Tutte queste disposizioni rendono più complicato l’ordinamento e, comunque, come già detto, le offerte di lavoro saranno poche, sicché i beneficiari godranno del Rdc per molto tempo fino a quando l’economia italiana non si riprenderà. B) Il beneficiario è tenuto ad offrire al comune di residenza almeno otto ore settimanali di lavoro per la partecipazione a progetti in ambiti culturali, sociali, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Anche questa norma è molto criticabile, sia per il numero di ore settimanali che dovrebbero essere almeno venti come per i lavori socialmente utili (d.lgs. n. 468/1997 e n. 81/2000), sia per l’ambito ristretto che non indica, come invece era previsto per i lavori socialmente utili, la cura della persona, del territorio, dello sviluppo rurale, del recupero di spazi urbani, dei trasporti.


6. Sanzioni