Corte d’Appello di Genova, Sez. lav., 18 aprile 2019, n. 199
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Nel caso di appalti “labour intensive”, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, ben può ravvisarsi un appalto genuino anche in caso di utilizzo di strumenti di proprietà del committente, nonché di disposizioni impartite dall’appaltante agli ausiliari dell’appaltatore, purché quest’ultimo eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori organizzati, così integrando il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari per eseguire l’appalto, previsto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
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- NOTE
La Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto genuino l’appalto intercorso tra la committente Postel S.p.A., società che si occupa della realizzazione di software volti a gestire la corrispondenza massiva mediante il supporto di un complesso sistema informatico, e la Wizard s.r.l., a cui veniva appaltato un segmento di questo processo produttivo, consistente nell’attività di collaudo del software, che, per esigenze di terzietà, era stata affidata ad un soggetto diverso dal produttore. La Corte d’Appello ha ritenuto irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’interposizione illecita di manodopera, i seguenti fatti che meritano di essere evidenziati: i dipendenti della Wizard lavoravano insieme a quelli della Postel nello stesso open space osservando gli stessi tempi e modalità operative; il personale della Wizard, almeno in un primo momento, era stato affiancato e aveva ricevuto indicazioni da quello della Postel; il personale dell’appaltatrice lavorava utilizzando esclusivamente i computer messi a disposizione dall’appaltante; il rappresentante legale della Wizard non era sempre presente presso gli uffici Postel, in quanto lavorava anche presso un’altra unità locale della committente, ed effettuava un controllo sui dipendenti utilizzando una chat che consentiva un controllo a distanza della loro presenza, oltre ad essere utilizzata per effettuare comunicazioni e domande; i dipendenti della Wizard accedevano ai locali della Postel mediante apposito badge; le ferie dei dipendenti della Wizard venivano coordinate con quelle dei dipendenti Postel secondo il piano di sviluppo del software. Era altresì emersa l’assenza di una corrispondenza tra il corrispettivo dell’appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, in quanto la Wizard emetteva fattura solo in base alle giornate effettivamente lavorate dai propri dipendenti, con conseguente rischio di dover sostenere i costi in caso assenze dei lavoratori. A fronte di tutto ciò, la Corte d’Appello di Genova ha ritenuto legittimo l’appalto avendo accertato l’organizzazione e la gestione autonoma dell’appaltatore e l’assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, trattandosi di appalto c.d. labour intensive in quanto espletabile con mere prestazioni [continua ..]