Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Adempimento del terzo e ingiustificato arricchimento nella problematica dell'interposizione fittizia di manodopera e della cessione illegittima di ramo d'azienda (di Maria Cristina Cataudella)


Due recenti sentenze, una della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2018, n. 2990) e l’altra della Corte Costituzionale (Corte cost. 21 gennaio 2019, n. 29), pur facendo riferimento a due fattispecie diverse – l’interposizione fittizia di manodopera e la cessione di ramo d’azienda illegittima – rovesciando il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, giungono alla medesima conclusione: la natura retributiva dell’ob­bligazione che grava sul datore di lavoro che, messo in mora dal lavoratore in seguito ad una sentenza di primo grado, non ne accetti la prestazione.

Gli effetti delle due sentenze devono tuttavia essere rappresentati con precisione. La S.C., infatti, dopo aver affermato la natura retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro, conclu­de, tuttavia, ammettendo la detraibilità delle somme che il lavoratore ha ricevuto dall’interpo­sto fittizio e questo in virtù di una norma speciale: l’art. 27, comma 2, d.lgs. n 276/2003. L’A. si chiede se ad analoga conclusione, ovvero la detraibilità dell’aliunde perceptum, si possa giungere anche applicando i principi generali in materia di obbligazioni; e, ancora, se possano essere detratti anche i compensi che il lavoratore percepisce da un altro datore di lavoro diverso dall’appaltatore o dall’interponente fittizio. A tal fine, si prendono in consi­derazione due norme del codice civile: l’art. 1180, che disciplina l’adempimento del terzo, e l’art. 2041, che disciplina l’arricchimento senza giusta causa.

The third party fulfillment and the enrichment without a right cause in the question of the simulated interposition of work and of illegitimate transfer of a company branch

Two recent sentences, one of the Cassazione (Cass., S.U., 7 February 2018, n. 2990) and the other of the Corte Costituzionale (C.C. 2 January 2019, n. 29), though referring to two different cases (the simulated interposition of work and the illegitimate transfer of a company branch), reverse the previous orientation of the jurisprudence and reach the same conclusion: the remuneration nature of the obligation that is imposed on the employer that doesn’t accept the work of the employee after he has brought a default action against him.

However, the effects of the two sentences must be accurately represented. The Civil Code, in fact, after having affirmed the remuneration nature of the employer’s obligation, concludes admitting the deductibility of the sums that the worker has received from the interim fictitious by virtue of a special rule: art. 27, 2nd paragraph, of the d.lgs. n. 276/2003. The A. wonders whether the deductibility of the aliunde perceptum could also be achieved by applying the general principles regarding obligations. The A. wonders even more if the compensation that the worker receives from another employer different from the contractor or the fictitious interpolator can also be deducted. In particular, two rules of the Civil Code are taken into consideration: the art. 1180, which governs the third party fulfillment, and art. 2041, which regulates enrichment without a right cause.

Keywords: The simulated interposition of work – the illegitimate transfer of a company branch – the creditor’s default – the remuneration nature of the employer’s obligation – the deductibility of the aliunde perceptum – the third party fulfillment – the enrichment without a right cause.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La mora del creditore nel rapporto di lavoro - 3. La questione della natura delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore nel periodo della mora. La posizione della dottrina - 4. Segue. La posizione della giurisprudenza di legittimità prima di Cass. n. 2990/2018 - 5. La Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 2990/2018. La natura retributiva delle somme spettanti al lavoratore in caso di interposizione illecita di manodopera - 6. La sentenza della Corte cost. n. 29/2019. La natura retributiva delle somme spettanti al lavoratore in caso di cessione illegittima di ramo d'azienda - 7. L’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. - 8. L’arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. - NOTE


1. Premessa

Due recenti pronunzie, una della Cassazione a Sezioni Unite e l’altra della Corte Costituzionale [1], offrono l’occasione per fare il punto sulla c.d. mora credendi (o mora accipiendi) del datore di lavoro e, in particolare, sugli effetti della stessa [2]. Entrambe le sentenze – che si riferiscono a fattispecie diverse ma che pongono questioni analoghe (l’interposizione fittizia di manodopera e la cessione di ramo d’a­zienda illegittima) – giungono alla medesima conclusione: ovvero la natura retributiva dell’obbligazione che grava sul datore di lavoro che, messo in mora dal lavoratore in seguito ad una sentenza di primo grado, non ne accetti la prestazione. In questo modo viene rovesciato il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuiva a tale obbligazione natura meramente risarcitoria [3]. Gli effetti dalla qualificazione dell’obbligazione che grava sul datore di lavoro come retributiva sono, tuttavia, ancora da rappresentare con precisione. In particolare, ci si chiede se sia ancora possibile – e in quali casi – dedurre dalle somme che il da­tore di lavoro deve al lavoratore, l’aliunde perceptum, ovvero quanto il lavoratore ha guadagnato svolgendo un’altra attività lavorativa [4]. La sentenza della Cassazione offre qualche elemento di riflessione ma, come ve­dremo meglio nel prosieguo, risolve la questione applicando una norma speciale [5], che, in quanto tale, non può essere utilizzata per fattispecie analoghe. Si cercherà di accertare, allora, se qualche indicazione possa giungere dai principi generali in materia di obbligazioni contenuti nel codice civile: in particolare da­gli artt. 2041, 1180 e 2036 c.c.


2. La mora del creditore nel rapporto di lavoro

La mora credendi è regolata agli artt. 1206 ss. c.c. Ai sensi dell’art. 1206 c.c., il creditore è in mora quando: «senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli ...» oppure «non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la sua prestazione» [6]. È discusso in dottrina, invece, se, ai fini della messa in mora del creditore, sia ne­cessaria la colpa dello stesso [7]: l’art. 1206 c.c. fa propendere per la soluzione negativa, non richiedendo espressamente che il comportamento del creditore sia doloso o colposo (o a lui imputabile), e in questa direzione va anche, con ampie argomentazioni, la dottrina maggioritaria [8]. Gli effetti della mora sono disciplinati dall’art. 1207, commi 1 e 2, c.c.: il creditore deve comunque eseguire la sua prestazione anche se la prestazione del debitore sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [9], non ha diritto né agli interessi né ai frutti della cosa ed «è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa». Perché questi effetti si realizzino è necessario, tuttavia, che il debitore offra formalmente la sua prestazione al creditore. Se la prestazione consiste in un dare, l’of­ferta dovrà avvenire alle condizioni [10] e con le modalità [11] di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c. Nel caso in cui il creditore rifiuti di accettare l’offerta, il debitore, potrà essere de­finitivamente liberato dalla sua obbligazione eseguendo il deposito ai sensi degli artt. 1210 ss. c.c. [12]. Il creditore può essere costituito in mora anche quando la prestazione del debitore consista in un facere. Questa possibilità, che non era contemplata nel codice civile del 1865, è stata introdotta con il codice civile del 1942 ed è oggi regolata dal­l’art. 1217 c.c. Anche in questo caso, affinché il creditore sia messo in mora e si pro­ducano gli effetti di cui all’art. 1207 c.c., è necessario che il debitore offra formalmente la sua prestazione al creditore: «se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che [continua ..]


3. La questione della natura delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore nel periodo della mora. La posizione della dottrina

Una delle questioni più dibattute è stata proprio quella della natura delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore nel periodo della mora: ovvero se queste, in assenza di una espressa previsione del legislatore, siano qualificabili come risarcitorie o retributive [17]. L’art. 1207 c.c. (che si applica anche alle obbligazioni di fare) offre appigli ad entrambe le soluzioni disponendo, al comma 1, che «quando il creditore è in mora è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore» e, al comma 2, che «il creditore è ... tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora» [18]. Secondo i sostenitori della tesi della natura risarcitoria, la qualificazione delle somme dovute come “retribuzione” troverebbe un ostacolo nel principio di corrispettività. Nei contratti a prestazioni corrispettive – come il contratto di lavoro – la prestazione di una parte è strettamente connessa alla prestazione dell’altra: questo comporta che se viene meno una delle due obbligazioni, l’altra perde la sua ragione di essere. Poiché l’obbligazione di lavorare è un’obbligazione di fare, non suscettibile in quanto tale di essere adempiuta in forme surrogatorie (come accade, invece, per le obbligazioni di dare, per le quali sono previste forma sostitutive di adempimento, come il deposito e il sequestro), l’interesse del creditore può essere soddisfatto solo con lo svolgimento della prestazione di lavoro subordinata [19]. Secondo questa impostazione, l’intimazione prevista dall’art. 1217 c.c. non rappresenterebbe una modalità di adempimento sostitutiva della prestazione di fare (alla stregua del deposito per le obbligazioni di dare) [20] ma avrebbe solo la funzione di consentire al debitore di ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno [21]. Secondo i sostenitori delle natura retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro [22] il mancato avverarsi dello scambio tra le due prestazioni (del lavoratore e del datore di lavoro), poiché dipende dal comportamento di una delle due parti (il datore di lavoro), non fa venire meno il vincolo contrattuale, che resta in piedi, comportando l’obbligo del datore di lavoro di attuare comunque la sua prestazione [continua ..]


4. Segue. La posizione della giurisprudenza di legittimità prima di Cass. n. 2990/2018

Mentre la dottrina appare divisa sulla questione della natura delle somme dovute al lavoratore, la giurisprudenza di legittimità, fino alla sentenza n. 2990/2018, era orientata a riconoscere alle stesse natura risarcitoria. Con sentenza 15 dicembre 2016, n. 25933, la S.C. aveva infatti affermato la natura risarcitoria delle somme dovute al lavoratore, in seguito a sentenza declaratoria dell’illiceità dell’interposizione di manodopera, e la detraibilità da queste somme dell’aliunde perceptum. In questa pronuncia la Corte di Cassazione parte dall’as­sunto – condiviso, come si è visto, anche da una parte della dottrina – che il contratto di lavoro sia «un contratto a prestazioni corrispettive in cui l’erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto», come avviene in alcune ipotesi di sospensione retribuita del rapporto si lavoro (quali il riposo settimanale, le ferie annuali retribuite, ecc.). Secondo la S.C., in mancanza di una previsione di questo tipo, vi è una scissione tra sinallagma funzionale e sinallagma genetico, «che esclude il diritto alla retribuzione – corrispettivo e determina a carico del datore di lavoro che ne è responsabile l’obbligo di risarcire i danni eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni». Ad analoghe conclusioni la S.C. era giunta con riferimento ad una ipotesi, diversa ma assimilabile a quella dell’interposizione fittizia: quella della dichiarazione di nullità della cessione del ramo di azienda [27]. In diverse pronunzie [28] – di contenuto simile [29] – la S.C. aveva infatti sostenuto la natura risarcitoria delle somme dovute ai lavoratori, in seguito alla dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo di azienda ed aveva ritenuto, conseguentemente, detraibili le somme che i lavoratori avevano percepito dal cessionario in seguito alla sentenza. Le argomentazioni della S.C., anche in questa ipotesi, fanno leva sulla sinallagmaticità del contratto di lavoro e sull’incoercibilità del comportamento datoriale: in assenza di una previsione normativa di segno diverso, se viene meno la prestazione del lavoratore, viene meno anche quella del datore di lavoro, che è tenuto solo a risarcire [continua ..]


5. La Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 2990/2018. La natura retributiva delle somme spettanti al lavoratore in caso di interposizione illecita di manodopera

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite – chiamata a pronunciarsi sulla natura delle somme spettanti al lavoratore che, dopo la declaratoria giudiziale che abbia ac­certato l’interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di servizi [31] e, conseguen­temente, abbia riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro con l’appaltante, ab­bia offerto formalmente le proprie energie lavorative all’effettivo datore di lavoro ma non sia stato da questo riammesso in servizio – con la sentenza n. 2990/2018 [32] ha assunto una posizione innovativa. La questione era stata sollevata, nel presupposto – che non si è rivelato corretto – che dalla sua risoluzione dipendesse la detraibilità oppure no dalle stesse dell’aliun­de perceptum: più specificamente di quanto il lavoratore aveva percepito continuando a lavorare per l’appaltatore. Dopo la sentenza di primo grado, infatti, tutti i lavoratori – fatta eccezione per una lavoratrice, la cui situazione è stata per questo distinta rispetto a quella degli altri lavoratori – avevano offerto formalmente la loro prestazione alla società appaltante, ma avevano continuato a lavorare per l’appalta­tore (ovvero l’interposto fittizio), ricevendo da questo una retribuzione. La questione posta alla S.C. riguardava la necessità di tener conto oppure no delle somme che i lavoratori avessero percepito, a titolo di retribuzione, dall’appalta­tore. Se non se ne fosse tenuto conto, vi era il rischio che il lavoratore che avesse svolto una sola prestazione di lavoro duplicasse ingiustamente la sua retribuzione; se, invece, se ne fosse tenuto conto vi era il rischio che il datore di lavoro che non avesse ottemperato all’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro restasse indenne da qualsiasi conseguenza. La S.C. ritiene opportuno rivedere i principi affermati nelle sue precedenti pronunzie. Secondo la S.C. occorre trovare un punto di equilibrio tra il principio di corrispettività del contratto di lavoro, che lega l’obbligo retributivo allo svolgimento della prestazione lavorativa (fatta eccezione per i casi di sospensione retribuita espressamente previsti dalle legge), e la tutela dei diritti dei lavoratori, che rischia di essere compromessa se il datore di lavoro non è obbligato a [continua ..]


6. La sentenza della Corte cost. n. 29/2019. La natura retributiva delle somme spettanti al lavoratore in caso di cessione illegittima di ramo d'azienda

La Corte Costituzionale – con la sentenza 21 gennaio 2019, n. 29 – affronta, rafforzando le conclusioni cui è già giunta la S.C., una fattispecie che pone i medesimi problemi dell’interposizione fittizia di manodopera: quella della cessione di ramo di azienda dichiarata inefficace giudizialmente [34]. Alla Corte Costituzionale è stata posta la questione della legittimità del combinato disposto degli artt. 1206, 1207 e 1210 del codice civile, se interpretati nel senso che attribuiscano carattere risarcitorio (e non retributivo) alle somme che spettano al lavoratore in seguito alla sentenza con la quale viene dichiarato inefficace il trasferimento di un ramo di azienda. Secondo il rimettente, infatti, se i lavoratori continuano a percepire la retribuzione dal cessionario (come avveniva nel caso posto all’at­tenzione della Corte Costituzionale), i loro diritti sono vanificati, perché il cedente non è tenuto a corrispondere loro la retribuzione ma solo, eventualmente, la differenza tra la retribuzione effettivamente percepita dal cessionario e quella che sarebbe loro spettata dal cedente. La questione di costituzionalità era stata sollevata con riferimento a diverse norme della Costituzione: l’art. 3 Cost., in quanto si realizzerebbe una disparità di trattamento tra il lavoratore e tutti gli altri debitori; l’art. 24 Cost., perché verrebbe meno l’ef­fettività della tutela giurisdizionale; l’art. 111 Cost., perché verrebbe altresì meno la garanzia del giusto processo; l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, perché verrebbe sacrificato il diritto ad un processo equo. La Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità con una sentenza interpretativa di rigetto. Il rimettente aveva infatti sollevato la questione di co­stituzionalità prima che intervenissero le Sezioni Unite, nel 2018, sull’interposizio­ne fittizia di manodopera. La Corte Costituzionale rileva come la pronunzia delle Sezioni Unite abbia modificato il “diritto vivente” [35], attribuendo alle somme dovute dal datore di lavoro in seguito a sentenza carattere retributivo e non più risarcitorio: «invero, sul punto della qualificazione retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro moroso, che rappresenta il fulcro delle questioni [continua ..]


7. L’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.

La S.C., pur sostenendo la tesi della natura retributiva delle somme dovute al lavoratore dall’effettivo datore di lavoro moroso, ha comunque concluso nel senso della detraibilità dalle stesse dell’aliunde perceptum, ed è giunta a questo esito attraverso una norma speciale, che trova applicazione solo a due specifiche ipotesi: al caso di somministrazione irregolare, quando il lavoratore irregolarmente somministrato abbia percepito la retribuzione dal somministrante, e al caso di interposizione fittizia in un appalto di servizi, quando il lavoratore abbia percepito la retribuzione dall’appalta­tore fittizio. La soluzione adottata dalla S.C. lascia, pertanto, ancora aperte alcune questioni: in particolare, ci si chiede se alla stessa conclusione, ovvero alla detraibilità dell’a­liunde perceptum, si possa giungere anche applicando i principi generali in materia di obbligazioni; e, ancora, se possano essere detratti anche i compensi che il lavoratore percepisce da un altro datore di lavoro, diverso dall’appaltatore o dall’interpo­nente fittizio. Si tratta di questioni non irrilevanti, considerato che l’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non trova applicazione né all’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda dichiarato illegittimo (la fattispecie presa in considerazione dalla Corte Costituzionale) [36] né all’ipotesi in cui i lavoratori abbiano percepito una retribuzione da un datore di lavoro diverso dall’appaltatore fittizio o dal somministrante irregolare. Non si può non rilevare, che, se da una parte, può non apparire equo che il datore di lavoro inadempiente ad un ordine del giudice non venga sanzionato per il solo fatto che il lavoratore, spinto dall’esigenza di percepire un reddito, abbia cercato un’al­tra occupazione, dall’altra parte, può apparire non giustificato che un lavoratore percepisca una doppia retribuzione, pur svolgendo una sola prestazione lavorativa [37]. La S.C., nella sentenza n. 2990/2018, laddove applica l’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, richiama, come principio generale, due norme del codice civile, ovvero l’art. 1180, comma 1, c.c. (“L’adempimento del terzo”) e l’art. 2036, comma 3, c.c. (“Indebito soggettivo”) [38]. Benché tali norme vengano solo [continua ..]


8. L’arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.

Un’altra norma che viene in considerazione [45] è l’art. 2041 c.c., considerata la nor­ma di chiusura della disciplina delle obbligazioni. L’art. 2041 c.c. disciplina quello che viene denominato l’arricchimento senza giusta causa: «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della relativa diminuzione patrimoniale» [46]. La norma ha, tuttavia, un’utilità limitata in queste ipotesi. Presupposto per la sua applicazione, secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità, è, infatti, che il danno e l’arricchimento siano collegati, ovvero che derivino da un medesimo evento [47]. In questo caso, invece, “danno” e “arricchimento” derivano da due distinti rapporti di lavoro. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza prevalente, l’arricchimento e il danno devono mancare entrambi di causa giustificatrice [48], cosa che in questo caso non accade. L’“arricchimento” del lavoratore non è, infatti, ingiustificato perché le due pre­stazioni che riceve trovano autonoma e distinta giustificazione giuridica: l’una nel­l’obbligazione di retribuire il lavoratore imposta dalla legge e dalla sentenza che ne fa applicazione; l’altra dallo svolgimento di una prestazione di lavoro. Questo spiega anche l’esigenza, per escludere l’arricchimento ingiustificato, che il compenso sia e­rogato da due soggetti diversi, in relazione a rapporti distinti. Il discorso, quindi, po­trebbe non valere se il lavoro fosse retribuito dall’interposto nell’interesse dell’in­terponente. In questa ipotesi, tuttavia, non è necessario ricorrere all’applicazione del­l’art. 2041 c.c., che è una norma residuale, trovando la fattispecie specifica regolazione all’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e nell’art. 1180 c.c., del quale la prima norma è espressione.


NOTE
Fascicolo 3 - 2019