Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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La vis espansiva della responsabilità solidale nell'appalto: il caso del contratto di subfornitura (di Emilio Rocchini, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Link Campus University”.)


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Cassazione civile, Sez. lav., 8 ottobre 2019, n. 25172 – Pres. Manna-Rel.e Mancino

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Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003 che, lungi dall’essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La vis espansiva della responsabilità solidale: appalto, subappalto e oltre - 3. Contratto di appalto versus contratto di subfornitura: la Cassazione (e la Corte Costituzionale) e l’interpretazione analogica di una disciplina eccezionale - 4. Considerazioni conclusive: una questione aperta, ma quanto? - NOTE


1. Premessa

La pronuncia in commento si colloca convintamente in quell’indirizzo dottrinale, legislativo e curiale che, da qualche anno a questa parte, sta conducendo a un progressivo allargamento dell’operatività di forme di responsabilità solidale [1] a fattispecie ulteriori (e difformi) dall’appalto. Pare, infatti, possibile individuare una linea di tendenza di fondo dell’ordinamento che, a fronte della frammentazione e decentramento del processo produttivo [2], a tutela dei crediti dei lavoratori coinvolti, si muove verso la su evocata estensione della portata dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 30 settembre 2003, n. 276, a ipotesi ulteriori e difformi dall’appalto. È proprio questo il caso oggetto di indagine da parte della Corte di Cassazione, la quale, in perfetta aderenza a quanto già statuito dalla Corte Costituzionale [3] – al punto di farne proprie a farne proprie le stesse parole ed espressioni – arriva ad applicare la regola contenuta nel c.d. “decreto Biagi” anche il contratto di subfornitura, lasciando intravedere, almeno in prospettiva, la cristallizzazione di un principio potenzialmente estensibile a ogni rapporto produttivo in cui il lavoro viene erogato “indirettamente” [4] per esigenze di outsourcing connesse alle modalità produttive e organizzative contemporanee.


2. La vis espansiva della responsabilità solidale: appalto, subappalto e oltre

E in effetti, se “in principio” fu l’appalto, da tempo il legislatore ha esteso l’one­re di corrispondere retribuzioni e versare contributi previdenziali e ritenute fiscali, anche a carico di colui che è, in definitiva, l’ultimo beneficiario delle attività lavorative svolte da lavoratori dipendenti di altri [5]. Volendo procedere con ordine, deve ricordarsi che la regola originaria contenuta nell’art. 1676 c.c. che consentiva ai dipendenti dell’appaltatore di agire nei confronti dell’appaltante per ottenere il pagamento delle retribuzioni fino a concorrenza del debito di quest’ultimo nei confronti del datore di lavoro, è stata ben presto estesa ai contributi previdenziali e assistenziali e affiancata al principio di parità di trattamento rispetto ai trattamenti economici e normativi minimi spettanti dipendenti dell’appal­tante [6]. L’assetto così faticosamente costruito, peraltro, era destinato a mutare in seguito al “superamento” [7] del divieto di interposizione di manodopera operato dal d.lgs. n. 276/2003 e alla nozione di appalto di cui all’art. 29 del decreto, che ha portato con sé un nuovo – ma instabile – regime di solidarietà tra appaltante, appaltatore ed eventuali subappaltatori (la cui citazione, in seguito, sia permesso di omettere per semplicità di discorso) che supera in maniera dirompente il limite (di responsabilità) individuato dalla norma codicistica del valore di cui il committente è debitore nei confronti dell’appaltatore, estendendo il termine decadenziale per l’attivazione della garanzia al biennio successivo al termine dell’appalto [8]. Dopo alterne vicende – passate anche per un tentativo di imporre a carico del lavoratore che intendeva chiamare in giudizio il committente la preventiva escussione dell’appaltatore [9] – il regime attuale risulta soggettivamente ampliato, quanto agli co-obbligati, fino a coinvolgere l’intera filiera dell’appalto [10]; e, quanto ai “tutelati”, ri­comprendendo i dipendenti degli appaltatori, gli enti previdenziali e i lavoratori impiegati con contratti di lavoro autonomo, cui sono assicurati i compensi e i contributi previdenziali e assicurativi dovuti [11]. Assai ampio [continua ..]


3. Contratto di appalto versus contratto di subfornitura: la Cassazione (e la Corte Costituzionale) e l’interpretazione analogica di una disciplina eccezionale

A prescindere dalla soluzione che emergerà in giurisprudenza in merito alla fattispecie da ultimo evocata, è indubbio che la vicenda testimonia tendenza espansiva del principio della «responsabilità solidale quale principale tecnica di tutela dei lavoratori nelle situazioni di acquisizione indiretta di forza lavoro» [33], di cui, del re­sto, è espressione anche la sentenza in commento. Il caso sottoposto allo scrutinio di legittimità, infatti, ha avuto per oggetto proprio la possibilità di applicare la regola di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, dettata per l’appalto, anche ai contributi omessi in relazione ai dipendenti coinvolti in un contratto di subfornitura. Tale possibilità era stata negata dal giudice di appello nel 2013, presupponendo una radicale differenza ontologica tra le due figura contrattuali, da un lato, e l’impossibilità di procedere in via analogica all’estensione della tutela dedicata all’appalto, dall’altro. La Corte di Cassazione non ha condiviso le conclusioni del gravame e ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata. La decisione, invero, è stata “guidata” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 [34], intervenuta medio tempore, che ha composto i dubbi, pur esistenti, de­gli operatori circa l’esistenza della responsabilità in solido tra committente e subfor­nitore [35]. Il ragionamento della Cassazione (come già prima quello della Consulta) muove dal dubbio irrisolto sul corretto inquadramento del contratto di subfornitura di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 22 [36], e, in particolare, sulla sua autonomia rispetto all’ap­palto, da cui discenderebbero una serie di conseguenze tra cui, appunto, la risposta al quesito sulla solidarietà tra committente e subfornitore. In tema, sono enucleate due distinte posizioni dottrinali (e giurisprudenziali): la prima, che ritiene la subfornitura un sottotipo della fattispecie contrattuale considerata dall’art. 1655 c.c., configurando l’appalto come uno schema generale di protezio­ne nel quale far rientrare plurime figura negoziali in senso trasversale [37]. La seconda, invece, che considera il contratto in esame come un tipo autonomo e distinto, che si differenzia dall’appalto per la soggezione del subfornitore alle [continua ..]


4. Considerazioni conclusive: una questione aperta, ma quanto?

In effetti, proprio l’identificazione dei confini del “lavoro indiretto” rappresenta la questione, che resta aperta anche dopo e nonostante il dictum della Corte Costituzionale e il conseguente adeguamento della giurisprudenza di legittimità, qui oggetto di commento. Le pronunce surrichiamate, infatti, formulano sì il principio per cui la responsabilità solidale rappresenterebbe una sorta di criterio guida di carattere generale da ri­conoscere in ogni caso di utilizzazione dell’operato del lavoro di dipendenti altrui, che non sia specificamente (e altrimenti) normato. Tuttavia, le stesse “dimenticano” di indicare quando applicare tale principio, riferendosi solo alla evocazione meramente intuitiva del “lavoro indiretto”. Il rischio, evidentemente, è quello della dilatazione eccessiva e infinita di questa nozione, fino ad includervi potenzialmente altri rapporti contrattuali contigui ma di­stinti, quali il distacco, la commissione, il factoring e il franchising, dove un impren­ditore offre i propri servizi ad un altro imprenditore, integrando tra loro le due attività. Ma, addirittura, un ragionamento che si fondasse solo sulla terziarizzazione della produzione e dell’organizzazione aziendale potrebbe essere esteso fino a ricompren­dere contratti che poco o nulla a che fare con l’appalto e con un facere, fino ad includere, provocatoriamente, la fornitura dell’energia elettrica, per cui invocare una responsabilità solidale delle aziende clienti (e finanche degli utenti) nei confronti dei dipendenti delle società produttrici per l’attività di lavoro da questi svolta. Insomma, è evidente che l’estensione sic et simpliciter del regime di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ad altre fattispecie di “lavoro indiretto” deve essere governata e verificata attentamente, anche perché, come si è visto, i regimi di solidarietà tra committente e impresa cliente possono essere assai differenti tra loro, sia in termini quantitativi che qualitativi, rilevando, oltre la fattispecie contrattuale in considerazione, la qualità del soggetto committente, l’interesse protetto, l’atteggiar­si dell’autonomia collettiva, o la “vigilanza” del committente. E allora, [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019